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UCCMB: COMUNICATO UNITARIO INCONTRO DEL 16 MARZO 2015

Posted on 17 Marzo 201524 Marzo 2015 By Claudio Voghera

Il giorno 16 marzo le scriventi OO.SS. hanno incontrato la delegazione aziendale di UniCredit per approfondire la questione relativa alla vendita del pacchetto azionario di UCCMB a Fortess-Prelios.

L’Azienda, per voce del Responsabile del Labour Policies & Industrial Relations, ha comunicato che l’obbiettivo è quello di giungere alla definitiva vendita del pacchetto azionario di UCCMB entro il 30 giugno p.v., con effetti per il personale dal 1 luglio p.v., questo salvo eventuali ritardi dovuti alla concessione delle autorizzazioni da parte dei regulator coinvolti.

Le OO.SS. Hanno sottolineato l’assoluta necessità di avviare con UniCredit e con l’acquirente una seria trattativa sulle ricadute e le tutele occupazionali nonché su quelle economiche e normative che vedono interessati i Lavoratori e le Lavoratrici coinvolti/e nell’operazione di cessione.

L’Azienda ha comunicato che 24 tra lavoratori e lavoratrici attualmente impiegati/e nei poli che contano meno di sei risorse, prima del closing dell’operazione di vendita, saranno trasferite in UniCredit, senza soluzione di continuità, nelle forme previste dall’ art. 1406 c.c.. Con le medesime modalità rientreranno in UniCredit le 23 persone che hanno già aderito alle forme di incentivazione all’esodo di cui all’accordo 28 giugno 2014, nonché le 12 risorse complessive attualmente occupate alle dipendenze di UCCMI. Inoltre rientreranno nel gruppo 5,2 “full time equivalent” (FTE) che erano stati distaccati da UniCredit in UCCMB con lo scopo di presiedere all’operazione di vendita della Banca. L’Azienda, infine, ha ipotizzato una apposita attivazione del riscatto laurea e del Fondo Esuberi per chi maturerà i requisiti pensionistici entro 24/30 mesi da dicembre 2018. Potrebbero rientrare in quest’ultima previsione 23 Lavoratori/trici i quali, a quel punto, non sarebbero ricompresi tra coloro che verrebbero ceduti, ma rimarrebbero nel Gruppo UniCredit fino al momento dell’uscita per pensionamento.

Per effetto di quanto sopra le attuali 696 risorse (pari a 672,6 FTE) scenderanno a 615 risorse (corrispondenti a 587 FTE).

UniCredit ha concordato con l’acquirente una commessa decennale per la gestione del portafoglio sofferenze “no core”. Sarà ceduto tutto lo stock di posizioni che arrivano alla soglia di 8,5 milioni di euro per un totale di 2,4 miliardi. Successivamente saranno conferiti i nuovi crediti deteriorati che arriveranno alla soglia di 1 milione di euro.

Le OO.SS. dal canto loro hanno:

– ribadito la loro contrarietà alla cessione, a soggetti esterni al Gruppo di dubbia affidabilità di UCCMB, leader indiscusso nel proprio mercato di riferimento (mai come oggi così strategico per le sorti generali del settore creditizio) ed alla conseguente fuoriuscita dal Gruppo di Lavoratori e delle Lavoratrici altamente specializzati;

– chiesto di conoscere nel dettaglio il progetto industriale di Fortress su UCCMB per valutarne le prospettive di tenuta occupazionale e di sviluppo professionale del personale coinvolto;

– dichiarato di voler conoscere il progetto di riorganizzazione delle attività di recupero e di gestione dei crediti deteriorati all’interno del Gruppo, in relazione anche al contratto di servizio in via di definizione con gli investitori;

– partendo dall’assunto che UCCMB è dotata di licenza bancaria ed è iscritta all’ABI, hanno sostenuto che l’area contrattuale del credito non potrà essere messa minimamente in discussione (ora ed in futuro) e che dovranno anche essere salvaguardati tutti i trattamenti economici e normativi esistenti all’interno del Gruppo UniCredit comprese la previdenza, il Welfare e le condizioni al personale;

– dichiarato che andranno assicurate le adeguate garanzie occupazionali di rientro nel Gruppo UniCredit nel lungo periodo.

In fase di conclusione dell’incontro le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito che:

• UniCredit deve assumersi appieno le responsabilità ed i rischi delle scelte imprenditoriali che compie, non consentiremo che vengano scaricati sui Lavoratori e sulle Lavoratrici;

• nelle prossime sessioni di trattativa dovrà essere coinvolta anche la parte acquirente, quale garante del fututo dei lavoratori/trici, al fine di conoscere il Progetto Industriale e la sua sostenibilità nel tempo, in un’ottica di salvaguardia e rilancio dell’occupazione.

Milano, 17 marzo 2015

Le Segreterie Nazionali – Le Segreterie di Gruppo – Le RSA di UCCMB
Dircredito-Fabi-Fiba/Cisl-Fisac/Cgil-Sinfub-Ugl/Credito-Uilca-Unisin

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Newsletter & Comunicati Gruppo Unicredit

ABI: COMUNICATO UNITARIO INCONTRO 10/03/2015

Posted on 11 Marzo 201511 Marzo 2015 By Claudio Voghera

ABI: AREA CONTRATTUALE
DISTANZE AMPIE TRA LE PARTI SULLA DIFESA DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

Sono proseguiti il 10 marzo gli incontri in ABI per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; all’ordine del giorno il tema dell’Area Contrattuale.

Nell’illustrare il contenuto della proposta , ABI  ha sottolineato in premessa come questa vada nella direzione richiesta dalle OO.SS. di preservare e tutelare l’area contrattuale, con la possibilità di estendere ad alcune attività, oggi non ricomprese, le previsioni dei contratti complementari, con l’obiettivo di rendersi maggiormente competitivi con il mercato di riferimento .

La proposta odierna di ABI modifica quanto rassegnato per scritto alle OO.SS. nel documento di novembre che prevedeva il passaggio di tutte le attività elencate nell’art. 2 all’art. 3 (attività complementari e/o accessorie appaltabili), un ampliamento delle regole in tema di appaltabilità ed un maggiore utilizzo del lavoro autonomo per la rete.

Nella nuova formulazione ABI, in particolare, propone di mantenere inalterate le previsioni vigenti nell’art. 2 del CCNL solo per le attività del parabancario: Intermediazione mobiliare; Leasing e Factoring; Credito al consumo.

Propone invece di sottrarre alla disciplina dell’art. 2 e di portarle in quella dell’art. 3 del CCNL (contratti complementari) le altre attività: Gestione delle carte di credito/debito e sistemi di pagamento; Servizi di elaborazione dati, anche di tipo consortile; Centri servizi con attività di tipo amministrativo/contabile e di supporto operativo; Gestione degli immobili. Rammentiamo che la disciplina dei contratti complementari prevede: un orario settimanale di 40 ore; sotto inquadramento; tabelle retributive ridotte del 20%.

Questa è, per ABI, la difesa concreta dell’area contrattuale che tutela l’occupazione attraverso la riduzione dei costi!

Le OO.SS. hanno immediatamente rilevato che questa proposta non tiene per nulla conto delle proposte contenute nella piattaforma unitaria, che sono invece la costruzione della reale difesa e del rafforzamento dell’area contrattuale a tutela dei livelli occupazionali del settore. I punti delle nostre rivendicazioni sono stati ulteriormente rappresentati e motivati ad ABI perché chiarisse nel merito, al di là di ogni infingimento o proclama, la propria posizione. ABI ha definito la propria proposta come “punto d’arrivo” di una riflessione interna che ritiene non percorribili le richieste della piattaforma unitaria.

Per quanto riguarda l’applicazione delle ultime novità legislative in tema di mercato del lavoro, le OO.SS. hanno sollecitato ad ABI risposte chiare sulle possibili soluzioni di tutela per gli attuali occupati con contratto a tempo determinato ed apprendistato ed i possibili interventi, da normare in CCNL, sui casi di costituzione di New co., in tema di appalti e di mobilità infragruppo. ABI ha lapidariamente espresso il proprio giudizio positivo sulle nuove regole su cui ritiene di non intervenire. Ha poi specificato di non prevedere alcunché di diverso per le fattispecie di contratti a tempo determinato e di apprendistato in essere, dichiarandosi disponibile ad una ricognizione di approfondimento in tema di New co. ed appalti rispetto alle norme esistenti nel CCNL.

Le OO.SS. hanno replicato che, pur avendo valutazioni diverse sulle scelte del governo, nessuno può immaginare che gli attuali occupati (vale per le banche, per le assicurazioni e per i diversi settori) , in servizio alla data dell’entrata in vigore del decreto, non possano rimanere nell’ambito della vecchia normativa. Questo per dare la giusta tranquillità ai lavoratori, per rispettare lo spirito della norma e per rafforzare quello del CCNL che prevede per i lavoratori nuovi assunti, alla conferma, un contributo del Foc, strumento costituito proprio per dare futuro e sicurezza alla nuova occupazione: ragionare di tutti coloro che sono qualificati come “vecchi assunti” è dunque una scelta di serietà e coerenza.

Inoltre, visto l’annullamento della riunione del 13 marzo ed il rinvio della riunione al 23 e 24 di questo mese, le OO.SS. hanno richiesto un chiarimento politico sulla scadenza del 31 marzo, precisando che questa scadenza contrattuale non può costituire, né mai lo costituirà, un elemento ricattatorio sul merito della trattativa. L’ABI ha quindi proposto nuovi incontri per il 25, il 30 ed il 31 marzo. Per le OO.SS.,i primi due appuntamenti rappresentano comunque un momento topico per arrivare ad una proposta complessiva su cui determinare e valutare se sia possibile proseguire il negoziato ed addivenire ad un accordo.

Vi manterremo informati sullo sviluppo della trattativa, che è entrata in una fase estremamente delicata.

Roma, 11 marzo 2015

Le Segreterie Nazionali

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Evidenza, Rassegna Stampa

Legge 104/92 PERMESSI E CONGEDI A TUTELA DELL’HANDICAP

Posted on 11 Marzo 201511 Marzo 2015 By Claudio Voghera

Guida a cura del Comitato Regionale FABI Emilia Romagna sulla Legge 104 e sui permessi e congedi a tutela dell’handicap

Assenze e Congedi

Rinnovo CCNL ABI – Incontro del 10 marzo 2015

Posted on 10 Marzo 201511 Marzo 2015 By Claudio Voghera
Rinnovo CCNL ABI – Incontro del 10 marzo 2015

ROMA, LI 10 MARZO 2015

Sono proseguiti oggi gli incontri in ABI per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; all’ordine del giorno il tema dell’Area Contrattuale.

L’ABI, in premessa, ha chiarito che la proposta presentata oggi va nell’ottica di tutelare l’area contrattuale, con la possibilità però di applicare ad alcune realtà le previsioni dei contratti complementari, in tutti quei settori in cui ci siano difficoltà competitive con settori terzi.

In particolare, mentre per le seguenti attività nulla cambierebbe rispetto ad oggi:

• Intermediazione mobiliare.
• Leasing e Factoring.
• Credito al consumo.

Per le seguenti lavorazioni, ABI propone invece l’adozione di contratti complementari del contratto del credito, così come previsto all’art.3 dello stesso:

• Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
• Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
• Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie.
• Gestione amministrativa di immobili d’uso.

Secondo ABI, si realizzerebbe così una difesa concreta dell’area contrattuale che, pur tenendo conto della necessità di ottenere risparmi di costo, concederebbe maggiore flessibilità che sono caratteristiche tipiche del contratto complementare.

Riassumendo quanto oggi previsto per i contratti complementari, la normativa che, secondo la proposta di ABI si dovrebbe applicare, sarebbe la seguente:

• Orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente alla data di stipulazione del contratto;
• Sottoinquadramento del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del contratto;
• Tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del contratto.

Il Segretario Generale della FABI, a nome di tutti, ha immediatamente rilevato come questa proposta non tenga per nulla conto delle proposte contenute nella piattaforma unitaria presentata a dai sindacati e approvata dalle assemblee.

Lando Sileoni ha inoltre sollecitato risposte chiare sull’applicazione delle nuove norme sul lavoro ai contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato in essere; per tutta risposta, l’ABI ha ribadito il suo giudizio positivo sulle nuove regole previste dal
Jobs Act.

Inoltre, visto l’annullamento della riunione del 13 marzo ed il rinvio della riunione al 23 e 24 di questo mese, le OO.SS. hanno richiesto un chiarimento politico sulla scadenza del 31 marzo, precisando che questa scadenza contrattuale non può costituire ‐ e non costituirà mai per il Sindacato ‐ un elemento ricattatorio sul merito della trattativa.

L’ABI ha rilanciato su nuove riunioni per il 25, il 30 ed il 31 marzo, per arrivare a capire se si riesca o meno a definire un accordo per il rinnovo del contratto nazionale.

Vi manterremo informati sullo sviluppo della trattativa, che sta entrando in una fase estremamente delicata.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

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Rassegna Stampa

Region Nord Ovest: Welfare e Benefit a favore degli Apprendisti

Posted on 6 Marzo 20156 Marzo 2015 By Claudio Voghera
Region Nord Ovest: Welfare e Benefit a favore degli Apprendisti

Negli ultimi anni, diversi Accordi Sindacali siglati in Azienda e nel Gruppo (che si sono inseriti in un pregresso sistema di prassi aziendali) hanno rafforzato il sostegno welfare a favore dei giovani bancari di Unicredit, nello specifico coloro che sono stati assunti con la forma contrattuale dell’apprendistato professionale.

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Agevolazioni, Coordinamenti Territoriali - RSA

Le pressioni commerciali

Posted on 6 Marzo 20156 Marzo 2015 By Claudio Voghera

L’ossessione per il risultato pervade l’attività del management a tutti i livelli e ne consegue un monitoraggio continuo dell’attività degli addetti, spesso insostenibile per chi lo subisce

Approfondimenti Vari

Trattamento di Fine Rapporto – Anticipo in Busta Paga

Posted on 6 Marzo 201511 Marzo 2015 By Claudio Voghera
Trattamento di Fine Rapporto – Anticipo in Busta Paga

Informativa FABI Unicredit sugli aspetti fiscali riguardanti all’anticipo del TFR in busta paga

Newsletter & Comunicati Gruppo Unicredit

Reggio Emilia: Il “collega” è sempre l’ultimo a saperlo…

Posted on 6 Marzo 20156 Marzo 2015 By Claudio Voghera
Reggio Emilia: Il “collega” è sempre l’ultimo a saperlo…

Ovvero il Segreto di Pulcinella

Nonostante il trend dichiarato a chiare lettere nel piano industriale ed il processo ormai consolidato di ridimensionamento numerico degli sportelli, è evidente che la chiusura delle filiali rappresenta per questa banca un questione così delicata da ritenere di gestirne l’informativa interna con il riserbo degno di un’operazione di “intelligence“.

Scarica e leggi il comunicato:

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Coordinamenti Territoriali - RSA

ABI: Trattative per il rinnovo del CCNL

Posted on 5 Marzo 20156 Marzo 2015 By Claudio Voghera
ABI: Trattative per il rinnovo del CCNL

Roma, li 5 marzo 2015

Sono proseguiti in data odierna gli incontri in ABI per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’ABI ha presentato il suo progetto di riforma dell’attuale sistema di inquadramenti che, partendo dal problema del consistente addensamento di personale nei livelli retributivi più elevati, presuppone un elevato livello di fungibilità del personale ed una radicale revisione.

L’attuale impianto, secondo ABI, non è più coerente con l’ organizzazione del lavoro: il sistema dovrebbe essere riconsiderato in maniera profonda e la disciplina nazionale andrebbe rivista da 13 a 6 livelli di inquadramento così suddivisi:

Area Manageriale, attuali 4 livelli dei Quadri Direttivi da trasformarsi in 2 soli livelli (5.o e 6.o nuovo livello), con livello retributivo QD3 e QD1, con l’eliminazione dei Ruoli Chiave e, per entrambi, erogazione di assegno ad personam per le differenze retributive;

Area Operativa, attuali 4 livelli della 3.a Area Professionale, con livello retributivo da definire a livello nazionale;

Area Esecutiva, attuali 5 livelli della 2.a e 1.a Area Professionale, con livello retributivo da definire a livello nazionale.

Secondo la visione della controparte, il CCNL dovrebbe stabilire i principi generali di appartenenza alle Aree di cui sopra, mentre la definizione dei contenuti professionali dei nuovi livelli, andrebbe successivamente demandata alla contrattazione aziendale o di gruppo.

Anche il trattamento economico in caso di adibizione del dipendente a mansioni superiori, secondo ABI, dovrebbe essere riconsiderato nel senso di un consistente allungamento del tempo utile per aver diritto all’integrazione salariale.

Il Segretario Generale Lando Sileoni ‐ a nome di tutte le organizzazioni sindacali ‐ ha sottolineato come, anche sugli inquadramenti, l’intenzione dell’ABI sia di tutta evidenza solo quella di rallentare ‐ quando non eliminare ‐ la dinamica economica derivante dalla contrattazione nazionale.

L’ABI ha risposto che la ristrutturazione del sistema degli inquadramenti non risponde a logiche di riduzione di costo ma a necessità organizzative e che le valutazioni sui costi andranno fatte solo al termine della trattativa e tenendo conto delle sfavorevoli condizioni di mercato.

Il sindacato ha chiarito di non avere intenzione di arrivare alla scadenza del 31 marzo con la logica dell’ultima spiaggia, del prendere o lasciare, e come ad oggi la valutazione sullo stato della discussione sia ancora negativa.

Vi manterremo informati sullo sviuppo della trattativa, tenendo conto che le prossime riunioni sono state programmate per il 10 e per il 13 marzo (anziché il 12 come precedentemente previsto).

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

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Rassegna Stampa

Il Jobs-Act in sintesi

Posted on 3 Marzo 20156 Marzo 2015 By Claudio Voghera
Il Jobs-Act in sintesi


Riservata alle/agli iscritte/i Fabi del Gruppo UniCredit

IL JOBS ACT IN SINTESI


Il Consiglio dei Ministri venerdì 20 febbraio, ha approvato i Decreti attuativi del “Jobs Act”, la Riforma del Lavoro. In sintesi, riassumiamo i punti più salienti per sapere cosa cambierà per i Lavoratori e per le aziende.

|=> CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (dal primo marzo 2015 scatta quindi il nuovo contratto senza articolo 18) e stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti.

–      È bene ricordare che per il 2015 su queste assunzioni scatta uno sconto sul costo del lavoro fino a 8.060 euro all’anno per tre anni.

–      Per i licenziamenti discriminatori (ovvero quelli per ragioni di credo politico o fede religiosa; dall’appartenenza ad un sindacato a dalla partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali; dal sesso, dall’età, dall’appartenenza etnica o dall’orientamento sessuale) resta la reintegrazione nel posto di lavoro.

–     Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo se è accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

–     Negli altri casi per i cosiddetti licenziamenti ingiustificati a differenza del passato non ci sarà reintegro nel posto di lavoro ma solo un risarcimento commisurato all’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi).

–     Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In cosa consiste? L’Azienda offre una somma esentasse pari a un mese di stipendio per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 18 stipendi. Il versamento sarà effettuato tramite assegno circolare. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

–     Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). Esempio: se venisse violata la procedura in fase di applicazione della Legge 223/1991, il lavoratore sarà in ogni caso fuori dall’azienda, tranne che non provi che si sia trattato di licenziamento discriminatorio.

|=> AMMORTIZZATORI SOCIALI

In questo caso la riforma si applica a tutti i lavoratori, vecchi e nuovi: dal prossimo primo maggio 2015 i disoccupati avranno diritto alla Naspi, che sostituisce Aspi e mini Aspi.

–      La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) vale per chi rimarrà disoccupato e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo).

–      La durata della prestazione è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può superare i 1.300 euro.

–      Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3 per cento al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

–      L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

–      Inoltre, in via sperimentale, viene introdotto l’Asdi: un assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75 per cento dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

–      Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c’è la l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).

|=>  DEMANSIONAMENTO

–               In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico.

–               Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

|=>   PART-TIME IN CASI DI GRAVI MALATTIE

–     In assenza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto).

–      In caso di gravi patologie, in aggiunta a quelle oncologiche già previste, si potrà trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale o in alternativa al congedo parentale.

|=> SEMPLIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

–      Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto e quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza.

–      Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato, quindi verranno trasformati in contratti a tutele crescenti.

–      Vengono superati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.

–      Contratti confermati: contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali, contratto di somministrazione, contratto a chiamata, lavoro accessorio (voucher), apprendistato.

|=>   CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO

–      Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, per rendere più flessibile la possibilità di usufruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o ricovero del neonato. La norma prevede un’estensione massima del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12.

–     I congedi di paternità sono previsti per tutte le categorie di lavoratori e sono estese le tutele per la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti.

–     Il decreto contiene infine nuove disposizioni in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere .-

Segreteria di Coordinamento
Gruppo UniCredit

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